Sez. 1, Sentenza n. 3759 del 07/11/2013 Ud. (dep. 28/01/2014) Rv. 258601 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI | Concorso nel reato - Configurabilità - Materiale partecipazione a singoli atti di danneggiamento - Necessità - Esclusione - Partecipazione consapevole ai disordini - Necessità - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI
In materia di reato di devastazione, ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di concorso non è necessario che l'agente compia materialmente un atto di danneggiamento, purchè partecipi consapevolmente ai disordini diffusi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità a titolo di concorso a carico dell'imputato che aveva lanciato fumogeni nel corso di gravi disordini verificatisi in occasione di un evento sportivo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)