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Sez. 2, Sentenza n. 2509 del 28/02/1992 (Rv. 476010 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta - Servitù di veduta - In genere | Servitù di veduta sul tetto del vicino - Sussistenza - Trasformazione del tetto in lastrico solare accessibile - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476010-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta - Servitù di veduta - In genere

La servitù di veduta attribuisce il potere di "inspicere" e "prospicere" sul fondo del vicino ma non quello di impedire al proprietario l'utilizzazione di questo fondo o l'esecuzione di tutte le opere utili per il suo migliore godimento, che non ostacolino l'esercizio della servitù; pertanto, la servitù di veduta sul tetto del vicino non impedisce a quest'ultimo di trasformarlo in lastrico solare e di accedervi, se ciò non comporta violazione dei limiti posti dall'art. 907 cod. civ., che vieta di elevare fabbriche ad una distanza inferiore ai tre metri dalla veduta ma non di sostare sul fondo servente o di modificarne il piano di calpestio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)