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Sez. 2, Sentenza n. 6897 del 03/07/1999 (Rv. 528274 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE | Vedute "iure servitutis", cioè a distanza inferiore a quella legale - Nuove opere sul fondo servente - Obbligo di rispettare la distanza prescritta dall' art. 907 cod. civ. - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528274-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE

In tema di distanze legali il limite di tre metri stabilito dall'art. 907 cod. civ. è inapplicabile allorquando le vedute esistenti sull'immobile vicino siano state aperte a distanza minore, cioè a titolo di servitù. In tal caso, colui che esegue le nuove opere, è obbligato a non ledere tale diritto, mentre può legittimamente eseguire sulla sua proprietà tutte le innovazioni che con esso non contrastino.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1067, Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 949

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)