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Sez. L, Sentenza n. 10554 del 30/04/2010 (Rv. 613562 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati da parte del ricorrente - Necessità - Condizioni - Proposta di interpretazione diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata - Inammissibilità - Fattispecie in tema di assistenza sanitaria integrativa del personale non dirigente STET in liquidazione.
Stato
decisa il 2010-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613562-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di emeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell' inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura dei ricorrenti, contenente un'interpretazione della disciplina pattizia della partecipazione degli ex dipendenti non dirigenti della Stet s.p.a. al Fais - Fondo per l'assistenza sanitaria integrativa del personale non dirigente STET in liquidazione - e della natura delle contribuzioni versate in loro favore dalla società, diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata, che aveva escluso la sussistenza di un rapporto di corrispettività fra le prestazioni rese dal FAIS a favore dei pensionati e le prestazioni lavorative in precedenza effettuate dai medesimi, con conseguente negazione dell'esistenza di diritti acquisiti da parte dei pensionati, come tali intangibili "in peius" per effetto delle pattuizioni collettive modificative degli accordi che quelle erogazioni avevano disciplinato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)