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Sez. 2, Sentenza n. 16099 del 27/10/2003 (Rv. 567704 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Interpretazione di norma contrattuale - Errore di diritto o vizio di ragionamento - Denunzia della parte - Requisiti.
Stato
decisa il 2003-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567704-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di interpretazione del contratto ed al fine di riscontrare l'esistenza dei denunciati errori di diritto o dei vizi di ragionamento, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole dell'art. 1362 e seg. cod. civ., ma è necessaria invece la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto e del modo in cui il giudice di merito si sia da quei canoni discostato. Ne consegue che la mera critica della ricostruzione della volontà contrattuale, operata dal giudice, e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)