Sez. L, Sentenza n. 3430 del 21/04/1997 (Rv. 503834 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di condizionamento dell'operatività della clausola relativa al pagamento di somme di incentivazione al compimento del piano di ristrutturazione previsto nel contratto collettivo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione della disciplina collettiva postcorporativa è riservata al giudice del merito, la cui valutazione è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale fissati dagli art. 1362 e segg. cod. civ. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto che nell'ambito di un accordo collettivo stipulato in occasione di una crisi aziendale la clausola relativa all'impegno del datore di lavoro di erogare delle somme a titolo di incentivazione per i dipendenti che avrebbero usufruito del pensionamento potesse operare solo all'esito della ristrutturazione aziendale contemplata nell'accordo; la S.C. ha ravvisato per tale interpretazione la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in assenza di espressioni letterali tali da indicare il condizionamento dell'operatività della clausola al compimento del piano di ristrutturazione, tenuto conto anche della sequenza procedurale delineata dalle leggi n. 181 del 1989 e 223 del 1991, in cui il ricorso allo strumento del prepensionamento si inserisce nella fase immediatamente successiva all'accertamento della crisi aziendale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/05/1989 num. 181 art. 2, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)