Sez. L, Sentenza n. 4667 del 29/03/2001 (Rv. 545330 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Spettanza al giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
La interpretazione del contratto collettivo è demandata al giudice del merito, ed è censurabile per cassazione solo sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale fissati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., o del vizio di motivazione. È, pertanto, inammissibile il ricorso con il quale si chieda un sindacato diretto del giudice di legittimità, per violazione di legge, della norma del contratto collettivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)