Sez. 3, Sentenza n. 11456 del 28/04/2026 (Rv. 678671-01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Art. 4, comma 2-septies, del d.l. n. 351 del 2001, come introdotto dall’art. 69 del d.l. n. 104 del 2020 e modificato dall’art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 228 del 2021 - Interpretazione - Integrazione ope legis dei contratti - Limitazione al profilo patrimoniale dell’occupazione sine titulo - Sussistenza - Effetti di proroga legale o diritto di permanenza - Esclusione. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - In genere.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di contratti di locazione tra privati ed enti pubblici, l'art. 4, comma 2-septies, del d.l. n. 351 del 2001 (conv. con modif. dalla l. n. 410 del 2001, come introdotto dall'art. 69 del d.l. n. 104 del 2020 e modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 228 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2022), nella parte in cui prevede, per il caso di permanenza negli immobili delle amministrazioni utilizzatrici, per mancanza di alternative, il pagamento di un'indennità di occupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, senza applicazione di penali, oneri o maggiorazioni, fatto salvo il maggior danno, integra ope legis i contratti di locazione in corso limitatamente al profilo patrimoniale dell'occupazione sine titulo, per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto, senza comportare alcuna proroga legale della locazione, né attribuire alla pubblica amministrazione un diritto di permanenza idoneo a costituire condizione ostativa al rilascio dell'immobile alla scadenza.
Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 4 com. 2, Decreto Legge 14/08/2020 num. 104 art. 69, Decreto Legge 30/12/2021 num. 228 art. 10 com. 2, Cod. Civ. art. 1339, Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST., Legge 13/10/2020 num. 126 CORTE COST., Legge 25/02/2022 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)