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Sez. U, Ordinanza n. 34751 del 28/12/2024 (Rv. 673442-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Contratto di locazione immobiliare tra privato ed ente pubblico - Indennità per l'occupazione successiva alla scadenza - Controversie - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673442-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia relativa all'ammontare dell'indennità dovuta, dopo la scadenza del contratto, da una pubblica amministrazione per l'occupazione di un immobile già condotto in locazione, perché la relativa determinazione dipende esclusivamente dalle clausole dell'originario rapporto e dalle norme ad esso applicabili, senza possibilità di esercizio di un potere amministrativo (discrezionale o vincolato) da parte dell'ente pubblico conduttore. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, la S.C. ha attribuito al g.o. la controversia relativa all'incidenza, ai fini della quantificazione della

suddetta indennità, delle norme medio tempore intervenute a disciplinare i contratti di locazione tra privati ed enti pubblici).

Cod. Civ. art. 1571, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 4 com. 2, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 3 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 3 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 3 com. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)