Sez. 1, Sentenza n. 49258 del 21/10/2004 Cc. (dep. 22/12/2004) Rv. 230159 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina previsti dall'art. 12 d.P.R. n. 286 del 1998 - Elemento oggettivo - Violazione delle norme del testo unico - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
La condotta penalmente rilevante prevista dall'art. 12, commi primo e terzo, del D.Lgs. 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) è esclusivamente quella intesa a favorire l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero in violazione delle norme del testo unico, cioè in assenza di valido documento legittimante l'ingresso o in presenza di documento ottenuto con artifici o in modo illecito, e non anche quella di chi favorisce l'ingresso di persona munita di regolare visto, a nulla rilevando i progetti, le intenzioni o le speranze di quest'ultima, eventualmente difformi da quanto consentito dal visto. (Nella specie, è stato ritenuto insussistente l'addebito di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina contestato a persona che aveva trasportato in Italia cittadini extracomunitari muniti di regolare visto turistico, sul rilievo che appariva meramente congetturale l'ipotesi di una permanenza degli stranieri medesimi nel nostro Paese oltre i limiti temporali indicati nel visto stesso).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)