Sez. 3, Sentenza n. 143 del 20/01/1968 (Rv. 330993 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE- INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO - NON OBBLIGATORIETA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE- INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO - NON OBBLIGATORIETA.*
Il giudice non e in alcun modo obbligato ad attenersi alle tabelle di capitalizzazione del reddito, approvate con RD 9 ottobre 1922 n.1403, nella liquidazione dell'indennita per inabilita permanente e puo, quindi, procedere a cio anche in via equitativa, servendosi delle tabelle a mero titolo orientativo. (Cfr. 2623-63 1661-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)