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Sez. 3, Sentenza n. 1980 del 17/06/1968 (Rv. 334003 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE- INVALIDITA PERSONALE PERMANENTE- SCELTA DEL CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1968-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334003-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE- INVALIDITA PERSONALE PERMANENTE- SCELTA DEL CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE - OBBLIGATORIETA.*

In tema di liquidazione di danni da invalidita personale permanente, i quali per loro natura sfuggono ad una quantificazione precisa, il giudice di merito e, in linea di principio, libero di fare ricorso al criterio cosidetto tabellare oppure ad altro diverso criterio equitativo a secondo che l'uno o l'altro di essi gli dia affidamento in rapporto alle particolarita dei singoli casi. Il giudice di merito, pero, quale che sia il criterio prescelto, ha l'Obbligo della motivazione in guisa da fornire le ragioni delle conclusioni a cui ritenga di pervenire, onde evitare che la liberta di apprezzamento degradi e si risolva in mero soggettivo opinamento o per avventura sconfini in un non controllabile arbitrio. (V. 1150-68, massima n. 332635 143-68, massima n. 330993).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)