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Sez. 5 - , Sentenza n. 13734 del 31/05/2017 (Rv. 644359 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | "Translatio iudicii" - Disciplina anteriore all’introduzione dell'art. 59 della l. n. 69 del 2009 - Mancata indicazione del termine - Art. 50 c.p.c. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2017-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644359-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

In tema di riassunzione del processo a seguito di declinatoria della giurisdizione, ove non sia stato indicato il termine per adire il giudice munito di giurisdizione, trova applicazione, in via analogica, quello di sei mesi previsto dall'art. 50 c.p.c., nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alla l. n. 69 del 2009.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 50, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)