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Sez. L - , Sentenza n. 29623 del 14/11/2019 (Rv. 655712 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Declaratoria di competenza dell’AGO da parte della Corte di cassazione a seguito di ricorso attinente alla giurisdizione - Riassunzione - Termine - Art. 392 c.p.c. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2019-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655712-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

La riassunzione del processo di primo grado conseguente all'affermazione della competenza giurisdizionale dell'AGO, denegata nei gradi di merito e pronunciata dalla Corte di cassazione in seguito a ricorso ordinario per motivo attinente alla giurisdizione, va effettuata nel termine previsto, in via generale, dall'art. 392 c.p.c., secondo la misura in esso "ratione temporis" stabilita, e non nel termine di cui all'art. 367, comma 2, c.p.c., riguardante l'ipotesi di pronuncia, affermativa della giurisdizione del giudice ordinario, resa in sede di regolamento di giurisdizione, né in quello di cui all'art. 353, comma 2, c.p.c., né, infine, nei termini stabiliti dall'art. 50 c.p.c. o 59, comma 2, della l. n. 69 del 2009.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 367 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 392, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)