Sez. 2, Sentenza n. 34713 del 12/12/2023 (Rv. 669677 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Compensi avvocato - Procedimento locatizio - Rigida distinzione tra fase sommaria e fase a cognizione piena - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
Il procedimento locatizio costituisce un giudizio unitario, sicché i compensi dovuti all'avvocato che abbia prestato la propria opera in relazione alle due articolazioni del procedimento (sommaria e a cognizione piena) vanno liquidati in base alle specifiche attività effettivamente espletate dal professionista in ciascuna di esse, evitando la duplicazione della liquidazione di attività svolte nell'ambito di un procedimento sostanzialmente unitario.
Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 666 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 all. TAB5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 all. TAB2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)