Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5953 del 14/03/2011 (Rv. 617133 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Domanda di rimborso delle spese e di pagamento degli onorari proposta dal professionista davanti al giudice - Obbligo del cliente di corrispondere al professionista l'ammontare determinato da detto giudice - Sussistenza - Spese liquidate nella causa in relazione alla quale il professionista ha svolto la sua opera - Ininfluenza - Fattispecie relativa ad onorari professionali liquidati dal giudice delegato in favore di legale di procedura fallimentare.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
Il cliente è obbligato, ai sensi dell'art. 61 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito nella legge 22 gennaio 1934 n. 36) e dell'art. 2 D.M. 24 novembre 1990, n. 392, a corrispondere all'avvocato ed al procuratore da lui nominati gli onorari ed i diritti nella misura stabilita nei suoi specifici confronti dal giudice innanzi al quale il professionista abbia proposto domanda di rimborso delle spese e di pagamento degli onorari professionali, il cui ammontare va determinato da detto giudice, indipendentemente dalle statuizioni contenute nel provvedimento che ha definito la causa cui le spese richieste si riferiscono, avendo riguardo all'importanza dell'opera prestata, alla quantità di lavoro svolto dal professionista ed al valore economico e sociale dell'attività in relazione al risultato prefisso. (Principio affermato dalla S.C. in sede di cassazione con rinvio del provvedimento del tribunale fallimentare che aveva liquidato i predetti onorari sulla base della sola sentenza che aveva definito il procedimento in cui il legale aveva prestato la sua attività in favore del fallimento).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 61 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/11/1990 num. 392 art. 2, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)