Sez. 4, Sentenza n. 15653 del 29/01/2004 Cc. (dep. 02/04/2004) Rv. 228044 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE | Patteggiamento - Spese dello Stato di custodia del bene in sequestro - Diritto al recupero - Sussistenza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE
In materia di spese di giustizia, in caso di sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti si deve procedere al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati. (Nella fattispecie, relativa a ricorso avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aveva posto a carico del condannato le spese di custodia di un'autovettura, la Corte ha affermato che il principio si applica anche nell'ipotesi in cui il provvedimento sia stato emesso prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non rientra comunque tra i casi previsti dall'art. 84 disp. att. cod. proc. pen., di restituzione della cosa sequestrata anche in mancanza del pagamento delle spese.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 204 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 84, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 84, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 265, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)