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Sez. 1, Ordinanza n. 5101 del 27/01/2005 Cc. (dep. 10/02/2005) Rv. 231494 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - spese | Compensi del custode di cose sequestrate - Procedimento definito mediante sentenza di patteggiamento - Condanna dell'imputato al pagamento - Necessità - Sussistenza - Sentenza che abbia omesso il provvedimento - Condanna "in executivis" mediante procedura di correzione di errore materiale - Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231494-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - spese

Le spese concernenti la custodia del bene sequestrato vanno poste a carico dell'imputato anche quando il relativo procedimento sia stato definito mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ove detta sentenza sia divenuta irrevocabile (anche in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 204, comma terzo, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), è legittimo il provvedimento che, mediante la procedura di correzione degli errori materiali, ne disponga l'integrazione con la condanna dell'interessato al pagamento delle spese in questione. (Nella specie è stato anche emendato, con decisione ritenuta parimenti legittima dalla Corte, un successivo provvedimento che, in fase esecutiva, aveva posto a carico dell'erario il pagamento in luogo della mera anticipazione delle spese).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 204 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)