Sez. L, Sentenza n. 12314 del 15/05/2008 (Rv. 603208 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Calcolo del reddito pensionabile ai fini del computo della pensione di anzianità - Criterio da utilizzare - Individuazione del decennio utile - Regolamento ministeriale di esecuzione - Interpretazione - Esclusione dell'anno dell'ultimo versamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
Ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia a carico dell'Enasarco, da erogarsi in favore degli agenti e rappresentanti di commercio, occorre tenere conto, ai sensi dell'art. 10, comma primo, della legge n. 12 del 1973, della più elevata tra le medie annue delle provvigioni liquidate, per le quali siano stati effettivamente versati i contributi, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, restando escluse le provvigioni relative all'anno dell'ultimo versamento. Conseguentemente anche l'art. 11 del regolamento per l'esecuzione della legge n. 12 del 1973, approvato con d.m. 20 febbraio 1974, che prevede, ai fini della determinazione della più elevata media provvisionale, che si considerano i contributi accreditati per ciascun anno nell'ultimo decennio "a partire dall'ultimo versamento utile" va interpretato nel senso che nel decennio non è compreso l'anno dell'ultimo versamento, dovendosi ritenere, una diversa interpretazione, illegittima per contrasto con la legge n. 12 del 1973.
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1973 num. 12 art. 10 com. 1 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 20/02/1974 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)