Sez. L, Sentenza n. 12924 del 04/09/2003 (Rv. 566556 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Calcolo de reddito pensionabile ai fini del computo della pensione di anzianità - Criterio da utilizzare - Versamento del solo massimale contributivo - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
Ai fini del calcolo del reddito pensionabile per la quantificazione della pensione di anzianità a carico dell'Enasarco, da erogarsi in favore degli agenti e rappresentanti di commercio, occorre tener conto (ai sensi dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n.12) della più elevata tra le medie annue delle provvigioni liquidate, per le quali siano stati effettivamente versati i contributi, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente all'ultimo versamento; ne consegue che il calcolo delle provvigioni liquidate deve muovere dall'ammontare dei contributi annualmente versato in favore dell'agente o rappresentante di commercio, ed applicare ad esso l'aliquota percentuale di commisurazione dei contributi stessi alle provvigioni, anche nel caso in cui sia stato versato solo il minimale contributivo per non aver l'assicurato raggiunto l'importo in dipendenza delle provvigioni effettivamente liquidate e si tratti quindi di provvigioni meramente figurative.
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1973 num. 12 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)