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Sez. L, Sentenza n. 2040 del 22/03/1986 (Rv. 445240 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - ASSUNZIONE - IN GENERE - DELEGA AD ALTRO GIUDICE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445240-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - ASSUNZIONE - IN GENERE - DELEGA AD ALTRO GIUDICE - LIMITI.*

Nel rito del lavoro - che soggiace alle norme del processo ordinario, ove non sia diversamente stabilito e non sia configurabile una incompatibilità con le stesse - il principio di immediatezza e di concentrazione del giudizio si risolve, non già nel divieto di delegare l'espletamento di mezzi istruttori ad altro giudice, bensì in un ulteriore limite al potere discrezionale, riservato al giudice dall'art. 203 cod. proc. civ., di disporre l'assunzione di mezzi di prova fuori dall'ambito territoriale di sua Competenza, con delega ad altro giudice. (nella specie la S.C. ha ritenuto non censurabile sotto tale profilo la pronuncia del giudice del merito fondata sulle risultanze di una prova delegata espletata, senza opposizione della controparte, nella circoscrizione dove risiedevano numerosi testimoni). (V 1752/82, mass n 419597).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 203

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)