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Sez. L, Sentenza n. 1752 del 17/03/1982 (Rv. 419597 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INNANZI AL COLLEGIO - NECESSITÀ - DELEGA DELLA PROVA DA PARTE DEL COLLEGIO - NULLITÀ AD ALTRI DELLA RELATIVA PRONUNCIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419597-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INNANZI AL COLLEGIO - NECESSITÀ - DELEGA DELLA PROVA DA PARTE DEL COLLEGIO - NULLITÀ AD ALTRI DELLA RELATIVA PRONUNCIA - ESCLUSIONE.*

Nel procedimento di appello relativo a controversie soggette al rito del lavoro, l'assunzione delle prove nuove, eventualmente ammesse, deve avvenire innanzi al collegio, il quale non può delegarla ad altri. Peraltro, l'inosservanza di tale disposizione (art. 437, terzo comma, cod. proc. civ.), non incidendo sulla Costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ. - dal momento che la cognizione della causa è compiuta dal collegio, il quale valuta il risultato della prova delegata assunta con tutte le garanzie della difesa-, non comporta la nullità della relativa pronuncia, in difetto di una esplicita comminatoria contenuta nella legge rispetto alla prescrizione anzidetta, dettata soltanto per attuare il principio della concentrazione e dell'immediatezza. (nella specie, la Corte di merito, la cui sentenza è stata confermata dalla suprema Corte, aveva delegato al pretore l'escussione dei testi). (Conf 2608/79, mass n 398936).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)