Sez. 1, Ordinanza n. 1668 del 25/01/2026 (Rv. 676705-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Trattenimento dello straniero presso un centro per il rimpatrio - Convalida - Applicabilità al procedimento della sospensione feriale dei termini - Esclusione - Ragioni. PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - In genere.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri non è assoggettato alla sospensione feriale dei termini processuale di cui alla l. n. 742 del 1969, atteso che il trattenimento configura una misura coercitiva della libertà personale, riconducibile all'art. 13 della Costituzione, con conseguente necessità di definizione del procedimenti in tempi brevi, non compatibili con la predetta sospensione.
Costituzione art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)