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Sez. 4, Sentenza n. 30130 del 21/05/2026 Ud. (dep. 07/08/2026) Rv. 290345-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Subappalto – Dovere di vigilanza del datore di lavoro dell'impresa affidataria dell'appalto - Contenuto.
Stato
decisa il 2026-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290345-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di sicurezza sul lavoro, il dovere di vigilanza gravante, in caso di subappalto, sul datore di lavoro dell'impresa affidataria non implica un controllo continuo e costante dell'attività dell'impresa esecutrice, ma dev'essere apprezzato, in concreto, avendo riguardo all'organizzazione del cantiere, all'autonomia tecnico-operativa dell'appaltatore, alla riconoscibilità delle situazioni di rischio e alla possibilità, per l'impresa affidataria, di un utile intervento volto a rimuoverle.

Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 96, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 97 com. 1, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 97 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)