Sez. 4 - , Sentenza n. 12440 del 07/02/2020 Ud. (dep. 20/04/2020) Rv. 278749 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Subappalto - Esonero da responsabilità del subappaltante - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna del titolare dell'impresa appaltatrice per il reato di omicidio colposo, con violazione degli obblighi previsti dall'art. 7, d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, avendo egli omesso di cooperare con la ditta subappaltatrice, che operava nel cantiere dal medesimo diretto, per la individuazione e valutazione dei rischi e per l'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione, consentendo che l'esecuzione dei lavori avvenisse senza che fossero installate o utilizzate impalcature e opere provvisionali idonee a prevenire la caduta dall'alto dei lavoratori).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)