Sez. U, Sentenza n. 28369 del 27/10/2025 (Rv. 676436-01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Sistema processuale bifasico - Fase introduttiva e fase di trattazione e decisione - Normativa applicabile - Conseguenze - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
Il giudizio di impugnazione in sede di legittimità delle sentenze disciplinari nei confronti dei magistrati è strutturato dall'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 come un sistema processuale bifasico, secondo cui le forme e i termini del ricorso sono disciplinati dalle norme processuali penali, mentre le fasi di trattazione e decisione sono regolate dalla disciplina del codice di
procedura civile, con la conseguenza che, nella fase introduttiva, da un lato non sono ammissibili "motivi nuovi" di impugnazione della sentenza e dall'altro è consentito produrre i soli documenti nuovi che l'interessato non sia stato in grado di produrre nei precedenti gradi, a condizione che non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito; mentre, nella fase di trattazione, è possibile produrre, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i soli documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata e all'ammissibilità del ricorso e del controricorso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la produzione documentale avvenuta in prossimità dell'udienza, nonché le deduzioni, contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c., relative a un vizio non denunciato con il ricorso).
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)