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Sez. U - , Sentenza n. 34380 del 22/11/2022 (Rv. 666365 - 02)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Fase introduttiva del giudizio di legittimità - Operatività delle norme del rito penale - Conseguenze - Artt. 370, 371 e 334 c.p.c. - Inapplicabilità - Ricorso incidentale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2022-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666365-02

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, al giudizio di impugnazione, secondo il disposto dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, si applica la disciplina del processo penale con riguardo alla fase introduttiva che comprende l'individuazione dei soggetti ammessi a proporre il ricorso, le modalità di presentazione dello stesso e gli adempimenti successivi a cura della cancelleria del giudice "a quo"; non trovano, pertanto, applicazione gli artt. 370 e 371 c.p.c., riguardanti la notificazione ed il deposito del controricorso, o la proposizione dell'eventuale ricorso incidentale da parte del destinatario del ricorso principale che non abbia proposto, a sua volta, ricorso ex artt. 581 e ss. c.p.p., né l'art. 334 c.p.c., che ammette la proposizione dell'impugnazione incidentale tardiva, con la conseguenza che va dichiarato inammissibile il "ricorso incidentale condizionato" notificato e depositato oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p.

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)