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Sez. 4, Sentenza n. 12951 del 22/07/1989 Ud. (dep. 26/09/1989) Rv. 182160 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - REATO IN DANNO DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI - CRITERIO DI VALUTAZIONE - OGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ - RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI SOGGETTIVE - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1989-07-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182160-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - REATO IN DANNO DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI - CRITERIO DI VALUTAZIONE - OGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ - RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI SOGGETTIVE - ESCLUSIONE - RAGIONE.*

In tema di attenuanti, nei reati in pregiudizio dello stato e degli enti pubblici, per la valutazione del danno (al fine di determinarne l'entità), onde giudicare se sussista l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è possibile ricorrere al criterio sussidiario di riferimento alle condizioni economiche del danneggiato, tenuto conto che il patrimonio dello stato e degli enti pubblici è strumentalizzato ai fini di pubblico interesse perseguiti da tali enti; l'attenuante de qua, pertanto, può trovare applicazione soltanto se la speciale tenuità del danno sia accertata sotto il profilo oggettivo. (V mass n 162679; (Conf mass n 161359).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)