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Sez. 2, Sentenza n. 10001 del 12/05/1983 Ud. (dep. 22/11/1983) Rv. 161359 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - REATI IN PREGIUDIZIO DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI - RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI TALI ENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161359-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - REATI IN PREGIUDIZIO DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI - RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI TALI ENTI - ESCLUSIONE.*

Nei reati in pregiudizio dello stato e degli enti pubblici (nella specie, INPS e INAM), la valutazione del danno, al fine di determinarne la speciale tenuità ex art. 62, n. 4, cod. pen., non può essere fatta che con riguardo al valore della cosa, non essendo possibile far riferimento alle condizioni economiche dei predetti enti, tenuto conto che il loro patrimonio è strumentalizzato ai fini di pubblico interesse da essi perseguiti. (V mass n 128934; (V mass n 128932).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)