Sez. L, Sentenza n. 15438 del 26/07/2016 (Rv. 640724 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Cessione di ramo di azienda ex art 3, comma 24, del d.l. n. 203 del 2005 - Rinvio alla nozione di cui all'art. 2112 c.c. - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
In tema di trasferimento di ramo di azienda delle aziende concessionarie della riscossione dei tributi, l'art. 3, comma 24, del d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 248 del 2005, richiama la nozione codicistica di cui all'art. 2112 c.c., come regolata a livello sovranazionale e dalla disciplina interna di ricezione, sicché è ininfluente il mancato riferimento nella citata norma della preesistenza del ramo ceduto, che continua ad essere necessario per la legittimità della traslazione del contratto in capo al cessionario senza il consenso del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 com. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)