Sez. L, Sentenza n. 19141 del 28/09/2015 (Rv. 637241 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Ramo di azienda - Nozione - Interpretazione della Corte di Giustizia - Direttiva 2001/23/CE - Portata.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
In tema di trasferimento d'azienda, l'interpretazione dell'art. 2112 c.c., secondo la quale il "ramo d'azienda" presuppone una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, trova conferma anche nella sentenza della Corte di Giustizia del 6 marzo 2014, in C-458/12, che ha ribadito, ai fini dell'applicazione della direttiva 2001/23/CE del 12 marzo 2001, la necessità, anteriormente al trasferimento, di una sufficiente autonomia funzionale della quota d'impresa ceduta, fermo restando che, in forza dell'art. 1, par. 1, lett. a) e b), della citata direttiva, la normativa nazionale può anche estendere l'obbligo di mantenimento dei diritti dei lavoratori trasferiti pure nell'ipotesi di non preesistenza del ramo d'azienda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 32, Direttive del Consiglio CEE 29/06/1998 num. 50, Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)