Sez. L, Sentenza n. 34283 del 24/12/2024 (Rv. 673315-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Pagamento del Fondo di garanzia presso l'INPS delle retribuzioni degli ultimi tre mesi - Individuazione delle mensilità - Periodo di riferimento - Computo - Tempo trascorso per la "Diffida accertativa" ex art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004 - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE
In tema di prestazioni a carico del Fondo di garanzia di cui alla l. n. 297 del 1982, il tempo trascorso tra la richiesta d'intervento ispettivo alla Direzione Territoriale del Lavoro e l'adozione,
da parte di quest'ultima, della diffida accertativa di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 non può essere considerato nel computo dei dodici mesi decorrenti a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata, previsto all'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 80 del 1992, ai fini dell'individuazione delle tre mensilità di retribuzione indennizzabili dal Fondo anzidetto.
Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)