Sez. L, Ordinanza n. 2639 del 04/02/2025 (Rv. 673716-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Intervento del Fondo di Garanzia - Presupposti - Cessione di azienda - Prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario - Insolvenza del cedente - Ammissione allo stato passivo del lavoratore per la quota del t.f.r. e per il credito relativo alle ultime tre retribuzioni maturate alle dipendenze del cedente - Contestazione dell'INPS dei presupposti per l'intervento del Fondo - Fondamento - Accordo concluso ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990, ratione temporis applicabile - Pattuizione della liberazione del cessionario dall'obbligo solidale di pagare quota di t.f.r. e ultime tre retribuzioni - Irrilevanza. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE - In genere.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
In caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, a cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS per il pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni maturate dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se detti crediti sono stati accertati e riconosciuti in sede concorsuale, in quanto il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui รจ in essere il rapporto al momento della sua cessazione, non rilevando in senso contrario l'accordo sindacale raggiunto ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990 (ratione temporis applicabile), non opponibile all'INPS, stipulato per liberare il cessionario dall'obbligazione solidale per i debiti pregressi.
Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 22/10/1988 num. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)