Sez. 1, Sentenza n. 2402 del 21/09/1964 (Rv. 303611 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - EREDITA - RETRATTO SUCCESSORIO - DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO - IMPOSTA APPLICABILE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - EREDITA - RETRATTO SUCCESSORIO - DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO - IMPOSTA APPLICABILE.*
La sentenza che decide sulla esistenza e sulla efficacia del diritto di retratto successorio, esercitato dal coerede a cui non sia stata notificata la proposta di alienazione, e sempre sentenza di accertamento e non costitutiva, in quanto la sostituzione del coerede retraente nella posizione contrattuale del terzo acquirente (retrattato) e l'effetto immediato della dichiarazione unilaterale recettizia del retraente. Pertanto la dichiarazione di Esercizio del diritto di retratto e soggetta alla imposta di registro secondo l'art 8 e segg della tariffa all a prima parte della legge sul registro (riscatto di beni immobili) e non secondo l'art 1 della tariffa (alienazione di beni immobili).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)