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Sez. L, Sentenza n. 2491 del 19/05/1978 (Rv. 391862 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO PREVISTO DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - ESERCIZIO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1978-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391862-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO PREVISTO DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - ESERCIZIO - EFFETTI.*

L'Esercizio del diritto di riscatto, riconosciuto dall'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 al coltivatore diretto per l'ipotesi di omessa comunicazione della proposta di alienazione del fondo, ha come effetto non la risoluzione del negozio traslativo a favore del terzo e la contestuale formazione di un titolo di acquisto ex nunc a favore del retraente, ne il nuovo trasferimento del diritto sul bene del terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto; ma la sostituzione, con effetto ex tunc, di detto titolare al terzo acquirente nella stessa posizione di questi nel negozio da lui concluso. Il subingresso del retraente al posto dell'originario acquirente avviene ipso iure al momento della ricezione della dichiarazione con cui si fa valere il diritto di riscatto, cosi che la sentenza, che interviene dopo la dichiarazione unilaterale e ricettizia di riscatto, e di mero accertamento in quanto non e essa che produce il mutamento della precedente situazione giuridica, ma l'atto di volonta posto in essere e dichiarato dallo stesso titolare del diritto. (V 4541/77, mass n 388141; (V 839/74, mass n 368729; (V 3722/71, mass n 355507; (V 2039/70, mass n 348128; (V 2402/64, mass n 303611).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)