Sez. T, Sentenza n. 9803 del 16/04/2026 (Rv. 677666-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Operazioni inesistenti - Indetraibilità dell’IVA da parte del cessionario ex art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Concorrenza con la responsabilità solidale del cessionario per l’IVA non versata dal cedente ex art. 60-bis del medesimo decreto - Sussistenza - Violazione dei principi di neutralità e proporzionalità dell’imposta - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In ipotesi di operazioni inesistenti e alla luce dei principi enunciati dalla sentenza della CGUE del 10 luglio 2025, in causa C-276/24, Konreo v.o.s., il rimedio dell'indetraibilità dell'IVA da parte del cessionario, previsto dall'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 concorre e si cumula con il diverso ed autonomo rimedio della responsabilità solidale del medesimo cessionario per l'IVA non versata dal cedente, di cui all'art. 60-bis del medesimo decreto, senza che si configuri una violazione dei principi di neutralità e proporzionalità dell'imposta, trattandosi di due rimedi distinti che tutelano il diritto dello Stato a non subire le conseguenze pregiudizievoli della frode IVA e volti, da un lato, a evitare il danno conseguente alla detrazione dell'imposta afferente all'utilizzazione di fatture inesistenti da parte del cessionario e, dall'altro, a conseguire esattamente la differente imposta non versata dal cedente.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)