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Sez. T, Ordinanza n. 9912 del 16/04/2025 (Rv. 674677-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Detrazione IVA del cessionario - Esclusione - Presupposti - Conoscibilità della frode fiscale - Sufficienza - Conseguimento di un vantaggio economico o fiscale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2025-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674677-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

Il diritto alla detrazione dell'IVA da parte del cessionario, ai sensi degli artt. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 17 della dir. CEE n. 388 del 1977, non sussiste non soltanto quando vi è la prova del suo coinvolgimento nella frode fiscale, ma anche al cospetto della mera conoscibilità dell'inserimento dell'operazione in un fenomeno criminoso volto all'evasione fiscale, la quale sussiste ove il cessionario stesso, pur essendo estraneo alle condotte evasive, ne avrebbe potuto acquisire consapevolezza mediante l'impiego della specifica diligenza professionale richiesta all'operatore economico, avuto riguardo alle concrete modalità e alle condizioni di tempo e di luogo in cui si sono svolti i rapporti commerciali, non occorrendo anche il conseguimento di un effettivo vantaggio.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)