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Sez. 3, Sentenza n. 4287 del 13/12/1974 Ud. (dep. 19/04/1975) Rv. 129832 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - COL MEZZO DI RACCOMANDATA O DEL TELEGRAFO - MEZZO TELEGRAFICO - FORMALITA - SOTTOSCRIZIONE ACCOMPAGNATA DALL'ATTESTAZIONE DELLA SUA AUTENTICITA - SIGNIFICATO.*
Stato
decisa il 1974-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129832-01

IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - COL MEZZO DI RACCOMANDATA O DEL TELEGRAFO - MEZZO TELEGRAFICO - FORMALITA - SOTTOSCRIZIONE ACCOMPAGNATA DALL'ATTESTAZIONE DELLA SUA AUTENTICITA - SIGNIFICATO.*

L'art 5 del DPR 8 agosto 1955, n 666, nel disciplinare alcuni aspetti del regime formale dell'impugnazione penale che si potrebbe definire 'a distanzà, effettuata cioe col mezzo postale o telegrafico (che non consente per sua natura l'accertamento immediato dell'autenticita della provenienza della dichiarazione, e della motivazione integrativa del negozio processuale, dal soggetto cui esso e riservato dalla legge), statuisce, come requisito formale dell'atto, che la sottoscrizione sia 'accompagnatà dall'attestazione della sua autenticita fatta da parte di un notaio o da altro soggetto pubblico equiparato. La dizione usata dalla norma, conformemente all'obiettivo che questa si propone, di assicurare cioe che l'atto sia posto in essere tempestivamente da chi vi e legittimato, nel caso di dispaccio telegrafico, non puo avere altro senso che quello secondo cui del contesto del medesimo deve far parte anche il testo dell'autenticazione del sottoscrittore, il solo che puo garantire, fuori del caso di falsita successivamente accertabile, che al momento della dichiarazione (o comunicazione telegrafica) questa possegga il requisito per la sua ammissibilita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 198, Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., DPR 08/08/1955 num. 666 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)