Sez. 4, Sentenza n. 3602 del 12/12/1988 Ud. (dep. 09/03/1989) Rv. 180735 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - NEGOZIO GIURIDICO D'IMPUGNAZIONE - NOZIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI - INVALIDITÀ DI UNO DEGLI ELEMENTI - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - NEGOZIO GIURIDICO D'IMPUGNAZIONE - NOZIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI - INVALIDITÀ DI UNO DEGLI ELEMENTI - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
In tema di impugnazione, la dichiarazione e la presentazione dei motivi a sostegno costituiscono due elementi di un unico negozio giuridico processuale, nel quale l'una (la dichiarazione) si pone come l'espressione della volontà dell'impugnante e l'altra (presentazione dei motivi) rappresenta il momento logico e costituisce il fondamento giuridico della prima; di guisa che la Invalidità, oltre che di entrambi i detti elementi, pure di uno di essi, compromette la validità dell'intero negozio processuale e, quindi, porta all'inammissibilità dell'impugnazione stessa. (fattispecie di omessa tempestiva presentazione dei motivi a sostegno della dichiarazione di impugnazione). (V mass n 147863; (V mass n 129832).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 197, Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)