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Sez. 5, Sentenza n. 6925 del 25/03/2011 (Rv. 617329 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ENTI PUBBLICI TERRITORIALI | Esenzione prevista dall'art. 13 - Bis del d.l. n. 6 del 1991 per i trasferimenti di beni mobili ed immobili, effettuati dagli enti locali a favore di aziende speciali o società partecipate - Applicabilità ai conferimenti in denaro - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617329-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ENTI PUBBLICI TERRITORIALI

L'esenzione contenuta nell'art. 13-bis del d.l. 12 gennaio 1991, n. 6 conv., con modifiche, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, riferendosi testualmente ai trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati da enti locali e loro consorzi a favore di aziende speciali o società per azioni costituite grazie alla legge 8 giugno 1990, n. 142, non si applica ai conferimenti in denaro, sia perché le norme che riconoscono benefici ed agevolazioni sono per loro natura di stretta interpretazione ed insuscettibili di estensione analogica, sia perché il differente trattamento può spiegarsi tenendo conto che il conferimento di denaro comporta un automatico trasferimento di ricchezza spendibile dal soggetto conferente a quello beneficiario, mentre la capitalizzazione operata con trasferimenti di beni mobili è soltanto mediata ed indiretta e, quindi, non immediatamente monetizzabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/01/1991 num. 6 art. 13 bis, Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)