Sez. 3, Sentenza n. 48591 del 26/04/2016 Cc. (dep. 17/11/2016) Rv. 268492 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Art. 10 bis D.Lgs. n. 74 del 2000 come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 158 del 2015 - Fatti pregressi - Prova del rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate - Mod. 770 - Sufficienza - Esclusione - "Fumus commissi delicti" per sequestro preventivo per equivalente - Desumibilità da Mod. 770 o da altri elementi - Legittimità - Condizioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di omesso versamento di ritenute certificate, se per i fatti antecedenti alla modifica apportata dall'art. 7 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, all'art. 10 bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è richiesta per un giudizio di colpevolezza la prova del rilascio ai sostituti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro, non essendo sufficiente la dichiarazione proveniente dal datore di lavoro (c.d. mod. 770), la sussistenza del "fumus commissi delicti", ai fini dell'applicazione del sequestro preventivo per equivalente, può, tuttavia, essere desunta anche dalla indicata dichiarazione o da altri elementi, purché se ne fornisca motivazione adeguata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)