Sez. 3, Sentenza n. 10104 del 07/01/2016 Ud. (dep. 11/03/2016) Rv. 266301 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Art. 10 bis D.Lgs. n. 74 del 2000 come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 158 del 2015 - Fatti pregressi - Prova del rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate - Mod. 770 - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di omesso versamento di ritenute certificate, alla luce della modifica apportata dall'art. 7 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, all'art. 10 bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ha esteso l'ambito di operatività della norma alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro (c.d. mod. 770), deve ritenersi che per i fatti pregressi la prova dell'elemento costitutivo del reato non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione, essendo necessario dimostrare l'avvenuto rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)