Sez. 1, Sentenza n. 437 del 15/03/1968 Ud. (dep. 03/06/1968) Rv. 108130 - 01
REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE -SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - IDENTITA DEI PRESUPPOSTI -DIFFERENZA DEGLI EFFETTI - SCELTA DEL BENEFICIO - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE.*
REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE -SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - IDENTITA DEI PRESUPPOSTI -DIFFERENZA DEGLI EFFETTI - SCELTA DEL BENEFICIO - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE.*
L'applicabilita del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena e subordinata ad identici presupposti, pur essendo diversa la natura giuridica dei due istituti il primo sfociando in una pronunzia di carattere liberatorio ed il secondo risolvendosi per sempre in una affermazione di responsabilita con gli effetti propri di ogni sentenza di condanna. Tuttavia, il giudice - rientrando nella sua piena discrezionalita la scelta dell'uno o dell'altro beneficio - non e tenuto in ogni caso a concedere quello piu vantaggioso del perdono, ma puo ben limitarsi a quello minore della sospensione condizionale, sempre che - approfondendo la indagine su qualunque circostanza atta a qualificare il disvalore etico sociale del fatto - da essa motivatamente ritenga di trarre quel maggior carattere di gravita del reato, che lo porta ad escludere l'applicazione del beneficio piu favorevole. (Conf. 105765, anno 1967 V. 105425, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)