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Sez. 1, Sentenza n. 582 del 28/04/1967 Ud. (dep. 23/10/1967) Rv. 105765 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - IDENTITA DI MOTIVI - MINORE COLPEVOLE - CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONE DELLA PENA E NON DEL PERDONO GIUDIZIALE - SPECIFICA ED IDONEA MOTIVAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1967-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105765-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - IDENTITA DI MOTIVI - MINORE COLPEVOLE - CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONE DELLA PENA E NON DEL PERDONO GIUDIZIALE - SPECIFICA ED IDONEA MOTIVAZIONE - NECESSITA.*

Il beneficio del perdono giudiziale ai minori infradiciottenni e giustificato dagli stessi motivi per cui e ammessa la sospensione condizionale della pena rispetto alla generalita dei condannati, ma ha una portata indubbiamente maggiore di quest'ultimo beneficio in quanto si risolve in un irrevocabile proscioglimento pronunziato in luogo della condanna che consegue all'affermazione di colpevolezza. Pertanto, ove sussista la presunzione che il minore si asterra dal commettere ulteriori reati, il giudice e arbitro di concedere l'uno e l'altro tra i due benefici, ma, se concede la sospensione condizionale della pena invece del perdono giudiziale, e obbligato a dare adeguata contezza delle ragioni che lo hanno indotto a negare il beneficio di maggior rilievo, tenendo conto della opportunita e convenienza di rafforzare o meno con una misura estrinseca il presumibile ravvedimento del colpevole.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)