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Sez. L, Sentenza n. 1826 del 17/03/1986 (Rv. 445128 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ADIBIZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI DIVERSE SENZA RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - EQUIVALENZA DELLE MANSIONI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A DIPENDENTE DALLA RAI CON MANSIONI DI "CAMERAMEN".*
Stato
decisa il 1986-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445128-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ADIBIZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI DIVERSE SENZA RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - EQUIVALENZA DELLE MANSIONI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A DIPENDENTE DALLA RAI CON MANSIONI DI "CAMERAMEN".*

A norma del primo comma dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ. - che consente l'adibizione del lavoratore, senza riduzione della retribuzione, a mansioni diverse da quelle di assunzione, purché le nuove mansioni siano equivalenti alle precedenti - è necessario che queste ultime consentano l'utilizzazione del corredo di nozioni esperienze e perizia acquisite nella pregressa fase del rapporto. La valutazione delle nuove mansioni assegnate al lavoratore, ai fini del predetto requisito dell'equivalenza, costituisce apprezzamento di fatto, che è incensurabile in Sede di legittimità se sorretto da adeguata e logica motivazione. (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del merito che aveva ritenuto dequalificante l'adibizione di alcuni operatori di ripresa dipendenti dalla RAI a mansioni di "cameramen" comportanti l'espletamento di prestazioni puramente tecniche svolte alle dipendenze di un regista programmista, mentre precedentemente erano stati adibiti - in modo prevalente - all'effettuazione di riprese esterne di attualità e di inchiesta).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)