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Sez. 1, Sentenza n. 1468 del 26/02/1983 (Rv. 426301 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI - OPERE RELATIVE A FONDAZIONI - VARIAZIONI ORDINATE DALLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE - RILEVANZA AGLI EFFETTI DELLA DETERMINAZIONE DEL SESTO-QUINTO DELL'IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGUENZE - DIRITTO AD UN EQUO COMPENSO - SUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 14, COMMA SETTIMO, DEL CAPITOLATO GENERALE D.P.R. N. 1063 DEL 1962 - DISCIPLINA EX ART. 13, COMMA QUINTO, DELLO STESSO CAPITOLATO - RAPPORTO.*
Stato
decisa il 1983-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426301-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI - OPERE RELATIVE A FONDAZIONI - VARIAZIONI ORDINATE DALLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE - RILEVANZA AGLI EFFETTI DELLA DETERMINAZIONE DEL SESTO-QUINTO DELL'IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGUENZE - DIRITTO AD UN EQUO COMPENSO - SUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 14, COMMA SETTIMO, DEL CAPITOLATO GENERALE D.P.R. N. 1063 DEL 1962 - DISCIPLINA EX ART. 13, COMMA QUINTO, DELLO STESSO CAPITOLATO - RAPPORTO.*

L'art. 14, comma settimo, del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, stabilisce, in deroga al primo e secondo comma dello stesso articolo, che delle variazioni ordinate dall'amministrazione committente per opere relative a fondazioni non si tiene conto agli effetti della Determinazione del sesto-quinto dell'importo totale dell'appalto, oltre il quale l'appaltatore ha diritto di recedere dal contratto, ma che, ove tale limite sia superato in conseguenza delle predette variazioni, lo stesso appaltatore ha diritto ad un equo compenso per la parte eccedente; tale disposizione non si pone in rapporto di specialità con la normativa dell'art. 13, comma quinto, del citato capitolato generale, con la conseguenza che la disciplina del quinto comma dell'art. 13 trova applicazione anche per le variazioni concernenti le fondazioni, se queste, pur rientrando nei limiti del quinto dell'importo totale del contratto, superino però di un quinto la corrispondente quantità originaria della stessa categoria di lavori singolarmente considerata, e con quella ulteriore del diritto ad un equo compenso (non superiore al quinto dell'importo dell'appalto) a favore dello appaltatore, ove esse siano tali da produrre al medesimo un notevole pregiudizio economico.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 344, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 13, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)