Sez. 1 - , Ordinanza n. 15584 del 14/06/2018 (Rv. 649447 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE | Appalto di opere pubbliche - “Ius variandi” esercitato dalla stazione appaltante - Equo compenso in favore dell’appaltatore - Condizioni - Variazioni eccedenti il quinto - Ulteriore verifica del notevole pregiudizio economico - Necessità - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE
In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore ha diritto all'equo compenso ex art. 13, comma 5, d.p.r. n. 1063 del 1962, quando le variazioni richieste dal committente eccedano di un quinto le quantità originariamente pattuite, senza necessità di provare che ciò abbia determinato un notevole pregiudizio economico in danno dell'impresa, poiché la norma - interpretata non solo secondo il senso letterale delle parole, nella specie insufficiente a chiarirne il significato, ma anche secondo la "mens legis", ed alla luce della successiva evoluzione del quadro normativo - prefigura, in presenza di variazioni eccedenti il quinto, una presunzione "iuris et de iure" in ordine alla sussistenza del notevole pregiudizio economico.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 13 com. 5, Preleggi art. 12, Preleggi art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)