Sez. 6, Sentenza n. 405 del 03/02/1998 Cc. (dep. 16/03/1998) Rv. 210825 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI | Espressione di consigli fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie - Nozione - Fattispecie.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI
La causa di astensione e di ricusazione consistente nell'avere il giudice dato consigli fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie non è configurabile qualora la prospettazione offerta dal giudice si collochi nell'ambito delle sue funzioni e ne costituisca legittima espressione. Non ricorre pertanto tale ipotesi qualora un presidente di un collegio giudicante, nell'ambito di un giudizio direttissimo, abbia invitato una parte (nella specie, il pubblico ministero) a precisare le circostanze sulle quali doveva vertere l'esame di un testimone, rientrando tale iniziativa nelle funzioni presidenziali di direzione del dibattimento e accordandosi essa con il ruolo attivo, e non di mero spettatore di una contesa tra le parti, assegnato al giudice dal nostro ordinamento processuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)