diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 104 del 26/01/1991 (Rv. 470668 - 01)

Giurisdizione civile - Conflitti - Di giurisdizione. | Configurabilità - Condizioni - Sentenza del giudice amministrativo di rigetto dell'impugnazione di un provvedimento di chiusura di un laboratorio di analisi chimiche per difetto di autorizzazione e sentenza del giudice ordinario di accoglimento della domanda di pagamento di compensi per l'attività di detto laboratorio sul rilievo della non occorrenza di autorizzazione - Configurabilità di un conflitto di giurisdizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470668-01

Giurisdizione civile - Conflitti - Di giurisdizione.

Il conflitto di giurisdizione, denunciabile ai sensi dell'art. 362 cod. proc. civ., si verifica quando due giudici, appartenenti ad ordini diversi, abbiano definito in termini contrastanti la stessa questione di giurisdizione, e, quindi, postula che le domande, dinanzi ad essi rispettivamente proposte, presentino identità anche di "petitum". Pertanto, con riguardo alla sentenza del giudice amministrativo, che abbia respinto l'impugnazione contro un provvedimento di chiusura di un laboratorio di analisi chimiche, per difetto di autorizzazione prefettizia, ed alla sentenza del giudice ordinario, che abbia accolto la domanda di pagamento di compensi per l'attività di detto laboratorio, sul rilievo della non occorrenza di quella autorizzazione, deve escludersi la configurabilità dell'indicato conflitto, alla stregua della diversità dell'oggetto delle rispettive controversie (non rilevando la divergenza della soluzione, ai fini del merito, del predetto problema della necessità o meno dell'autorizzazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)