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Sez. U, Sentenza n. 14 del 27/01/2000 (Rv. 533203 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Conflitto reale, positivo o negativo, di giurisdizione - Presupposti - Identità della lite cui si riferiscono le decisioni di giudici diversi, affermative o declinatorie della giurisdizione - Relativa nozione - Ricorso presentato per la risoluzione di conflitto di giurisdizione nell'assenza di detto presupposto - Convertibilità in ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ovvero in ricorso ex art. 111, terzo comma, Cost. - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533203-01

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE

Presupposto indefettibile per la denunciabilità con ricorso per cassazione, ex art. 362, secondo comma, cod. proc. civ., di un conflitto reale, positivo o negativo, di giurisdizione è la identità della lite cui si riferiscono le decisioni dei diversi giudici, affermative ovvero declinatorie della giurisdizione, identità da valutare alla stregua del "petitum" sostanziale, cioè del titolo della pretesa. Peraltro, il ricorso presentato ai fini di un supposto conflitto di giurisdizione, in realtà non configurabile alla luce dell'indicato criterio, può convertirsi in ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, a condizione che manchi, nella controversia dalla quale il ricorso trae origine, una pronuncia di merito o sulla stessa giurisdizione. Parimenti, detto ricorso può essere convertito in ricorso ex art. 111, terzo comma, Cost., sempre che la questione di giurisdizione non sia stata oggetto di espressa pronuncia da parte del giudice di primo grado, le cui statuizioni non siano state gravate da appello, in guisa da soggiacere al giudicato formale, con preclusione della possibilità di riproporre la medesima questione in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)